Con un’interessantissima sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Prima Sezione, ha accolto l’eccezione di un contribuente che ha dedotto la non debenza delle sanzioni, ricorrendo l’esimente dello stato di necessità per essere incorso in una crisi di liquidità per cause a lui non imputabili, collegate all’omesso pagamento ed inadempimento della Pubblica Amministrazione. Precisa la Corte che “ … 4.1 Ai sensi dell’art.6 co. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata. 4.2. Sul punto, rileva questa CTP che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, “In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità” (Cass. civ, VI, 1.12.2020, n. 27416).
4.3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che quest’ultima si è premunita contro la crisi di liquidità, nei termini seguenti:
– ha conseguito l’aggiudicazione di una gara pubblica indetta dal Comune di Diso, emettendo fatture nn. (…) e (…), non contestate dal civico ente. Sulla base della fattura n. (…) la ricorrente ha poi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Lecce decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 92.751,25, oltre spese e interessi;
– per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Diso la ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Copertino per interventi infrastrutturali volti alla riduzione del rischio idrogeologico, conseguendo l’aggiudicazione, per un importo di Euro 2.313.060,12 oltre IVA, provvedendo alla consegna parziale di lavori per circa la metà del valore di aggiudicazione. Nondimeno, con verbale 21.6.2018, verificata la sussistenza di “… condizioni di ordine geologico, non prevista né prevedibili in fase progettuale”, il Comune ha sospeso i lavori, non corrispondendo i pagamenti parziali, i quali sarebbero di per sé stati ampiamente sufficienti al pagamento delle imposte dovute.
4.4. Alla luce di tali considerazioni, reputa questa CTP la ricorrenza, nella specie, di entrambi i requisiti – oggettivo e soggettivi – richiesti al fine dell’operare dell’esimente in parola, con la conseguenza che le irrogate sanzioni devono ritenersi non dovute” (Comm. trib. prov. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 07-05-2021, n. 762).
Questo il disposto dell’art. 6 (Cause di non punibilità) del D.Lgs. n. 472/97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): “1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. 2. Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. 4. L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. 5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. 5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”