“La pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo del social network Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplata nel comma 3 dell’art. 595 c.p.”(Uff. indagini preliminari Livorno, 31-12-2012, n. 38912).Questo l’art. 595 del codice penale relativo al reato di diffamazione: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.