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Cittadinanza italiana – Potere discrezionale della pubblica amministrazione non esclude la necessità di congrua motivazione del provvedimento – La riabilitazione non è vincolante ma è elemento che determina la necessità di spiegare il permanere del disvalore sociale.

Con la recentissima pronuncia n.11247/2022 il TAR Lazio ha accolto le richieste di un assistito dello Studio Legale Massafra, annullando il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza e obbligando l’amministrazione a rideterminarsi in conformità alla decisione.

Il TAR rammenta che “la concessione della cittadinanza italiana è l’esito di un procedimento ampliamente discrezionale (cfr. TAR Lazio, sez. V-bis, 27 aprile 2022 n.5130) sindacabile dal giudice amministrativo solo entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento del fatto), senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022 n.104). In particolare, all’amministrazione è demandato il compito di verificare che l’istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile (cfr., sul punto, Tar Lazio, sez. I -ter, 17 marzo 2021, n. 3227).”

Precisati i limiti del sindacato giurisdizionale il TAR ha chiarito che “NEL CASO DI SPECIE L’AMMINISTRAZIONE NON ABBIA FATTO BUON USO DEL POTERE DISCREZIONALE” atteso che il provvedimento “è motivato considerando solo le condanne penali e valorizzando un dato irrilevante ossia l’irreperibilità del ricorrente presso l’indirizzo di residenza”, mentre non tiene conto di aspetti sintomatici dell’esatto contrario (come la laurea conseguita in Italia ed il suo stabile impiego lavorativo).

DI FONDAMENTALE IMPORTANZA È LA PRESA DI POSIZIONE DEL TAR IN RELAZIONE ALL’INTERVENUTA RIABILITAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI DEL RICHIEDENTE LA CITTADINANZA. Così il TAR LAZIO “In particolare, in relazione alla vicenda penale, va precisato che trattasi di fatti assai risalenti nel tempo per i quali interveniva la riabilitazione che, sebbene non costituisca elemento vincolante all’accoglimento dell’istanza (cfr. Tar Lazio, sez. I-ter, 5 luglio 2021, n. 7926), è circostanza che certifica il prolungato rispetto delle leggi penali e, a fortiori, di quelle di civile convivenza: conseguentemente, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni permarrebbe il giudizio di «non compiuta integrazione nella comunità nazionale» (cfr. Tar Lazio,  sez. V-bis, 1° agosto 2022, n. 10831). Inoltre, nel procedere a tale valutazione, l’amministrazione avrebbe dovuto anche tener conto della laurea conseguita dal ricorrente in Italia e dal suo stabile impiego lavorativo …”.

Di seguito la sentenza integrale.