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Riforma dello sport – Nuovo regime di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti e degli sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni.

Dal 01/07/2023 entra in vigore l’art. 36 del Decreto legislativo 28/02/2021, n. 36 il cui commi 6, bis e 6 ter prevedono:

“6.    I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis.     Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

6-ter.    Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.”

Nel periododi imposta 2023 si dovrà adottare un doppio regime di imposta: quello precedente fino al 30/06/2023 e quello introdotto dal D.lgs 36/21 dal 01/07/2023.