Come è noto le cartelle cliniche hanno fede privilegiata avente natura di atto pubblico. Da tale circostanza consegue che “L’ALTERAZIONE DI UNA CARTELLA CLINICA MEDIANTE L’AGGIUNTA DI UNA ANNOTAZIONE, ANCORCHÉ VERA, IN UN CONTESTO CRONOLOGICO SUCCESSIVO E, PERTANTO, DIVERSO DA QUELLO REALE, INTEGRA IL REATO DI FALSO MATERIALE IN ATTO PUBBLICO; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata” (Tribunale Vicenza, Sentenza, 27/04/2022, n. 95).
Occorre tuttavia precisare che “In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l’attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all’esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l’atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all’art. 476 cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 10/02/2022)” (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/11/2022, n. 3336).
Con riferimento alla natura di atto pubblico si ricorda che “In tema di prova documentale, la cartella clinica ha natura di atto pubblico si sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c., per cui fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale (qualificazione soggettiva che assume dunque il medico redigente) che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Tribunale Benevento, Sez. II, Sentenza, 30/07/2020, n. 1090).