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Sinistri stradali – Azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione ex art. 141 CAP a prescindere dall’accertamento della responsabilità del  dei conducenti dei veicoli coinvolti. Nel sinistro devono essere coinvolti almeno due veicoli ma non è necessario uno scontro.

Con una recente sentenza il Tribunale Meneghino ha ribadito come L’azione ex art. 141 cod. ass. priv. offre al danneggiato-terzo trasportato una tutela rafforzata e aggiuntiva rispetto all’azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. priv., consentendogli di esperire un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, in presenza di una serie di presupposti. La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi”  (Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 03/05/2023, n. 3541).

Nella diversa ipotesi in cui vi sia un solo veicolo, il danneggiato può agire esclusivamente con l’azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. priv nei confronti della compagnia del responsabile civile come chiarito dagli Ermellini .

Si ricorda infatti come le Sezioni Unite avevano già chiarito a fine 2012 che “L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” e “La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso, invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318).

Questi gli art. 141 e 144 del Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 (Cod. Ass. Priv.):

141. Risarcimento del terzo trasportato

1.    Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2.    Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3.    L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4.    L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

Art. 144. Azione diretta del danneggiato

 1.    Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

2.    Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3.    Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4.    L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.