Con riferimento alla responsabilità civile l’art. 2052 c.c. statuisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La norma prevede in capo al proprietario, con riferimento alla responsabilità civile, una presunzione di colpa, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, per vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale ma occorre la prova del caso fortuito, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo
In tema di responsabilità penale invece la giurisprudenza ha recentemente evidenziato come “In tema di lesioni personali conseguenti al morso di un animale, al fine di affermare la responsabilità penale è sufficiente una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto. (Nel caso di specie la Corte ha rilevato che il trovarsi ad una certa distanza dall’animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell’impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz’altro negligenza e imprudenza)” (Cass. pen., Sez. IV, 30/06/2022, n. 37183).
Gli Ermellini fondano la decisione, in materia penale, sull’accertamento della negligenza ed imprudenza dei detentori di due cani, senza che operi alcuna presunzione di colpa, come invece per la responsabilità civile ex art. 2052 c.c.. Si afferma altresì in materia penale l’irrilevanza della proprietà dell’animale, rilevando invece la semplice detenzione anche di fatto, diversamente da quanto è pacifico in sede civile circa la rilevanza della proprietà o di una detenzione caratterizzata dall’esercizio di un autonomo potere di governo dell’animale, pur se temporaneo.
Pertanto la responsabilità civile è maggiore essendo collegata alla semplice proprietà / detenzione a prescindere da ogni condotta negligente.
Sul tema della responsabilità civile si ricordano le seguenti interessanti pronunce:
“Nel caso in cui il riposo venga impedito da cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne, emessi dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato, il proprietario degli animali è da ritenersi responsabile ex art. 2052 c.c..” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/07/2022, n. 23408)
“In materia di responsabilità ex art. 2052 c.c., il padrone del cane che, con la sua condotta, determina un danno a terzi è tenuto a risponderne anche in mancanza di un’aggressione diretta al danneggiato, in quanto l’ipotesi di responsabilità ex art. 2052 c.c. non rinvia a quelle sole fattispecie di aggressione diretta dell’animale verso il danneggiato e conseguenti lesioni, essendo sufficiente che l’azione dell’animale si inserisca nel meccanismo causale (o concausale secondo i noti principi ex artt. 40 e 41 c.p.) all’origine dell’evento, salvo il fattore di rottura di questo dinamismo costituito dal caso fortuito: la limitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2052 c.c. alle sole ipotesi di aggressione diretta dell’animale è estranea alla disposizione in oggetto e, più in genere, alla verifica del nesso eziologico nelle fattispecie di analoga responsabilità civile”. (Tribunale Brescia, Sez. I, 19/05/2022, n. 1332)
“In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale oppure dell’utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l’altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell’utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 29/11/2017)” (Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 26/05/2020, n. 9661)
In tema di responsabilità civile è tuttavia da considerare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la condotta della vittima, se eccezionalmente incauta, costituisce caso fortuito ex art. 2051 c.c. (Cassazione ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023).