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Responsabilità oggettiva del danno causato dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. – Esclusione della responsabilità in caso di condotta eccezionalmente incauta del danneggiato.

Secondo gli Ermellini l’eccezionalità della condotta incauta del danneggiato determina l’elisione del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso. Nella sostanza la condotta eccezionalmente incauta determina l’insorgere del causo fortuito che permettere di superare la responsabilità di natura oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c.. Così la massima enunciata dalla Cassazione: “La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/12/2023, n. 35966).