La Suprema Corte, con una pronuncia ancora attuale ha chiarito che “Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall’esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all’Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell’art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell’art. 3 r.d. n. 2440 del 1923. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 26/08/2015)” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/03/2021, n. 5664).