fbpx

Trasferibilità degli immobili con la domanda di sanatoria e le prime due rate pagate  – Abitabilità e agibilità non necessarie per il trasferimento in caso di domanda di sanatoria pendente.

Con un’importante pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “L’art. 40, L. n. 47/1985 consente la trasferibilità degli immobili abusivi, previa allegazione della domanda in sanatoria e degli estremi del pagamento delle prime due rate dell’oblazione, senza pertanto richiedere l’intervenuto rilascio del provvedimento in sanatoria. In tale ipotesi, dunque, il trasferimento non implica anche la consegna del certificato di abitabilità o agibilità dell’immobile, che necessariamente sarà posteriore al nuovo titolo edilizio, non potendo essere rilasciato prima (Cass. civ., Sez. II, 01/08/2023, n. 23370).