Con l’ordinanza n. 11032 del 24/04/2024 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “ ..con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di coabitazione, questa Corte ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l’addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, FERMO RESTANDO CHE L’ADDEBITO DEVE ESSERE ESCLUSO, OVE RISULTI CHE ESSO SIA STATO DETERMINATO DAL COMPORTAMENTO DELL’ALTRO CONIUGE O SIA INTERVENUTO IN UN MOMENTO IN CUI LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA ERA GIÀ DIVENUTA INTOLLERABILE E CHE, ANZI, L’ALLONTANAMENTO DEL CONIUGE COSTITUISCA UNA CONSEGUENZA DI TALE INTOLLERABILITÀ (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020). A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020)” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 15/11/2023) 24/04/2024, n. 11032).