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Famiglia – Rifiuto persistente e motivato del minore giustifica sospensione degli incontri con il genitore – Ininfluente fondatezza delle motivazioni o esistenza di una responsabilità dei genitori.

Famiglia – Rifiuto persistente e motivato del minore giustifica sospensione degli incontri con il genitore – Ininfluente fondatezza delle motivazioni o esistenza di una responsabilità dei genitori.

Con un’importante pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Nei procedimenti di separazione e affidamento, un rifiuto motivato e persistente del minore verso un genitore può essere una circostanza sufficiente per concedere la sospensione degli incontri, purché tale rifiuto sia radicato a tal punto da rendere improbabile la sua rapida e facile rimozione senza gravi traumi per il minore” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2024, n. 21969).

Gli Ermellini evidenziano “ … di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999).” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2024, n. 21969).