Una recente sentenza della Suprema Corte torna sull’argomento del diritto o meno alla provvigione in caso di mancata iscrizione all’ormai soppresso ruolo dei mediatori evidenziando come “L’art. 73 D.Lgs. 59 del 2010, il quale ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall’art. 2 della L. n. 39 del 1989, ma non ha abrogato la L. 39 del 1989, la quale all’art. 6 prevede che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”, va interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. Ciò posto, essendo l’iscrizione un presupposto necessario del diritto alla provvigione, l’eccezione con cui se ne contesti la sussistenza, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d’ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall’art. 345 c.p.c. e al principio di non contestazione” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/05/2023, n. 11675).