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Appalti privati: in caso di mancata presentazione del DURC il committente può sospendere i pagamenti

Con la recentissima ordinanza del 09/02/2022, n. 4079 la Corte di Cassazione, sez. II civile, ha affermato che: “In caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l’esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276“.(Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 24/06/2016).

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un condominio.

In motivazione si ribadisce che l’impresa di pulizie ha l’obbligo di presentare il DURC al committente che ne faccia richiesta, tanto che l’INPS aveva notificato apposito verbale di accertamento a carico del condominio, in applicazione dell’art. 29 comma 2 del D.lgs 276/2003.

Sulla base di quanto premesso, la Corte ha rilevato che l’amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la regolarità delle stesse tanto a livello legale, quanto in relazione alla sicurezza dei dipendenti.

Il DURC, nello specifico, è stato qualificato come uno dei principali documenti da esigere al fine di capire se un’impresa di pulizie sia effettivamente idonea ad operare all’interno.

Il documento unico di regolarità contributiva è, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo all’INPS e all’INAIL, è desumibile solo dalla sua regolare tenuta.

Per tali motivi, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, i giudici hanno ritenuto applicabile l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), dal momento che, dalla mancata o inesatta esecuzione di questo obbligo da parte dell’impresa di pulizie, deriva l’esposizione a rischio del condominio di provvedere, in qualità di responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell’ art. 29 del D.lgs 276/2003.