La Commissione Tributaria Regionale abruzzese ha chiarito come “in merito alla mancata redazione dello specifico rendiconto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 473 del 1999, inizialmente erano sorte notevoli perplessità circa gli effetti che quest’ultima poteva produrre, in particolare si temeva che ciò potesse portare alla disapplicazione del regime di cui alla L. n. 398 del 1991. È da ritenere, tuttavia che la mancata redazione del rendiconto non possa comportare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 398 del 1991. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E del 2013, ha inoltre sancito che la mancata redazione del rendiconto non comporta l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati durante la raccolta pubblica di fondi e non rilevati, sempre che, in sede di controllo sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile“ (Comm. trib. regionale Abruzzo L’Aquila, Sez. VII, Sent., 25/01/2021, n. 18).