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Bancario – Diritto di ottenere la documentazione ex art. 119 TUB esteso anche alla fase giudiziaria – Diritto ex art. 119 TUB esteso al fideiussore.

Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “ Il diritto del titolare di un rapporto di conto corrente ad ottenere documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB non richiede formule sacramentali, né è circoscritto alla fase ante causam. Fornita prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, la richiesta può essere avanzata anche in sede giudiziaria, non potendosi convertire un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 10-11-2020, n. 25158).
Già in precedenza gli Ermellini avevano chiarito che “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119, D.Lgs. n. 385 del 1993, (T.U.B.), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. La predetta norma del TUB è norma speciale rispetto all’art. 210 c.p.c., in quanto ciò determinerebbe la conversione di un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Tale diritto spetta anche al fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina rapporti fra il creditore ed il fideiussore, i quali certamente implicano che il fideiussore debba potersi informare, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’art. 119 T.U.B.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 30-10-2020, n. 24181).
Nella sostanza l’art. 119 TUB – che riconosce al cliente il “diritto” di ottenere copia delle contabili aventi ad oggetto specifiche operazioni effettuate sul conto corrente nell’arco del decennio – non è soggetto a restrizioni e può essere esercitato dal correntista anche in sede giudiziaria, attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, compreso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ciò fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.

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