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Contratto di agenzia – L’impugnazione del recesso effettuato del preponente non è soggetto al termine di decadenza previsto dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010

La Suprema Corte ha evidenzia come “in tema di contratto di agenzia, l’impugnativa del recesso del preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine “committente” che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell’agente l’art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza. (Rigetta, CORTE D’APPELLO GENOVA, 20/12/2017) (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 31-03-2021, n. 8964).