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Diffamazione a mezzo stampa – Notizia inesatta all’interno di un fatto di cronaca vero non comporta automatica diffamazione occorrendo valutare capacità offensiva della reputazione altrui.

Con un’importane pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che quando un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è, di per sè, produttivo di danno, occorrendo stabilire, caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/12/2023, n. 35352).