La Direttiva 2022/2464 (CSRD), conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Standard Directive, è un importante strumento normativo che mira a promuovere un comportamento aziendale responsabile e sostenibile lungo tutta la catena del valore. Questa direttiva, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2022, richiede agli Stati membri di recepirla entro il 6 luglio 2024.
Obiettivi della Direttiva CSRD: La Direttiva CSRD si propone di incentivare le imprese a considerare gli impatti sociali, ambientali e di governance (ESG) delle proprie attività e a rendicontare in modo trasparente le informazioni relative alla sostenibilità. L’obiettivo è evitare che le imprese generino impatti avversi sui diritti umani, sull’ambiente e sulla società nel loro complesso.
Impatti sulle imprese obbligate: La Direttiva CSRD impone obblighi specifici alle imprese obbligate, che includono grandi imprese, PMI quotate e imprese di paesi terzi con un fatturato superiore a 150 milioni di euro nell’UE. Queste imprese dovranno redigere una rendicontazione di sostenibilità che includa informazioni dettagliate sui principali impatti negativi legati alle loro attività e alla loro catena del valore.
Gestione della supply chain e tutela dei diritti dei lavoratori:Un aspetto fondamentale della Direttiva CSRD riguarda la gestione della supply chain e la tutela dei diritti dei lavoratori. Le imprese obbligate saranno tenute a garantire che i diritti dei lavoratori coinvolti nella filiera siano rispettati e che siano adottate misure per prevenire l’interposizione illecita di manodopera.
Sfide e opportunità: L’applicazione della Direttiva CSRD comporterà sfide significative per le imprese obbligate, che dovranno reperire informazioni dettagliate sulla propria catena del valore e collaborare con i fornitori per ottenere dati accurati. Tuttavia, questa direttiva offre anche opportunità per migliorare la trasparenza, la responsabilità e la sostenibilità delle imprese, favorendo la fiducia dei consumatori e degli investitori.
Conclusioni: La Direttiva CSRD rappresenta un importante passo avanti nel promuovere la sostenibilità aziendale e la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Le imprese obbligate dovranno adottare un approccio olistico alla gestione della sostenibilità e collaborare con i fornitori per garantire la trasparenza lungo tutta la catena del valore. Nonostante le sfide, questa direttiva offre un’opportunità per creare un sistema economico-finanziario più sostenibile e responsabile.
In particolare si segnala che è stato così sostituito l’art. 19 bis (Rendicontazione di sostenibilità) della Direttiva 26/06/2013, n. 2013/34/UE: “1. Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un’apposita sezione di tale relazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa, che indichi: i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
ii) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità; iii) I PIANI DELL’IMPRESA, INCLUSI LE AZIONI DI ATTUAZIONE E I RELATIVI PIANI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO, ATTI A GARANTIRE CHE IL MODELLO E LA STRATEGIA AZIENDALI SIANO COMPATIBILI CON LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE E CON LA LIMITAZIONE DEL RISCALDAMENTO GLOBALE A 1,5°C IN LINEA CON L’ACCORDO DI PARIGI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATO IL 12 DICEMBRE 2015 (“ACCORDO DI PARIGI”) E L’OBIETTIVO DI CONSEGUIRE LA NEUTRALITÀ CLIMATICA ENTRO IL 2050 COME STABILITO DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 46 , E, SE DEL CASO, L’ESPOSIZIONE DELL’IMPRESA AD ATTIVITÀ LEGATE AL CARBONE, AL PETROLIO E AL GAS; iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
v) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
f) una descrizione: i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; iii) di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).
Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno”.