La Suprema Corte ha rinviato alla Corte Costituzionale l’esame della legittimità costituzionale della l. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo nel caso di lesione da vaccinazione antiepatite A raccomandata.
Così la gli Ermellini: “È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subito lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria, ma raccomandata. Infatti, con sentenza n. 118/2020 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità e da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A”.
Chiariscono altresì che “In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 118 del 2020, il diritto all’indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A, che abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. (Rigetta, CORTE D’APPELLO LECCE, 05/10/2016)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-03-2021, n. 7354).