Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19597/2020 pubblicata il 18-09-2020, affermano il principio della subordinazione degli interessi moratori alla disciplina di contrasto all’usura, stabilendo anche i criteri per l’individuazione del Tasso Soglia con il quale effettuare il confronto nonché le conseguenze della declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. rispetto agli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. Nella pattuizione degli interessi moratori le parti sono tenute al rispetto del limite usurario. Tale limite va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla Banca d’Italia. Laddove tale rilevazione manchi il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. In caso di declaratoria di usurarietà della clausola, restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo nell’adempimento da parte del mutuatario-debitore.Si era già espressa sul punto anche la la Prima Sezione chiarendo che è invalida per nullità parziale sopravvenuta, o comunque inefficace, la clausola con cui sono stati pattuiti lecitamente interessi anche moratori divenuti solo successivamente superiori al tasso-soglia per effetto della variazione di quest’ultimo. Il giudice deve pertanto rilevare d’ufficio tale eventuale nullità, correlando il pattuito tasso degli interessi alla nuova normativa (Cass. civ. sez. I, 17-11-2000, n. 14899).
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