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Diritto d’autore – Tutela fotografie semplici già pubblicate – Necessaria presenza sulla fotografia del nome del fotografo e degli altri requisiti previsti dall’art. 90 della legge sul diritto d’autore.

Il Tribunale di Roma ha chiarito che “ai sensi dell’art. 88 L.D.A., al fotografo, ovvero al datore di lavoro ed al committente spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie; nondimeno, ai sensi dell’art. 90 L.D.A., il diritto ai compensi previsti dagli artt. 91 e 98 L.D.A. postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo …. della data dell’anno di produzione e il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; IN CASO CONTRARIO, LA LORO RIPRODUZIONE NON È ABUSIVA, SALVO CHE SI PROVI LA MALA FEDE DEL RIPRODUTTORE(Tribunale di Roma, 28 marzo 2022).

Infatti l’art. 90 della l.d.a. prevede espressamente che “ Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1)  il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2)  la data dell’anno di produzione della fotografia;

3)  il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.   Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.

Precisa quindi il Tribunale capitolino che  “La tutela risarcitoria della fotografia come opera dell’ingegno e quella, pure risarcitoria, ai sensi dei diritti connessi hanno senz’altro un presupposto minimo comune, che è rappresentato dalla “creazione” dell’opera, ma la seconda tutela richiede, ex art. 90, comma II, L.D.A., gli ulteriori presupposti (il cui onere probatorio grava sull’attore, Cass. civ. n. 8186/1992) rappresentati dall’adempimento delle formalità ex art. 90 comma I, L.D.A. (indicazione del nome del fotografo e della data di produzione) sull’esemplare riprodotto (vale a dire i negativi o i positivi da questi ottenuti) o, in alternativa, dai diversi fatti dai quali possa desumersi la malafede (essendo presunta la buona fede) del riproduttore abusivo, a conoscenza della provenienza dell’opera (Cass. civ. n. 5369/1999; Cass. civ. n. 8186/1992; App. Milano 3/4/1999; Trib. Milano 11/11/1999)” (Tribunale di Roma, 28 marzo 2022).