Il Tribunale di Roma ha chiarito che “ai sensi dell’art. 88 L.D.A., al fotografo, ovvero al datore di lavoro ed al committente spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie; nondimeno, ai sensi dell’art. 90 L.D.A., il diritto ai compensi previsti dagli artt. 91 e 98 L.D.A. postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo …. della data dell’anno di produzione e il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; IN CASO CONTRARIO, LA LORO RIPRODUZIONE NON È ABUSIVA, SALVO CHE SI PROVI LA MALA FEDE DEL RIPRODUTTORE” (Tribunale di Roma, 28 marzo 2022).
Infatti l’art. 90 della l.d.a. prevede espressamente che “ Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.
Precisa quindi il Tribunale capitolino che “La tutela risarcitoria della fotografia come opera dell’ingegno e quella, pure risarcitoria, ai sensi dei diritti connessi hanno senz’altro un presupposto minimo comune, che è rappresentato dalla “creazione” dell’opera, ma la seconda tutela richiede, ex art. 90, comma II, L.D.A., gli ulteriori presupposti (il cui onere probatorio grava sull’attore, Cass. civ. n. 8186/1992) rappresentati dall’adempimento delle formalità ex art. 90 comma I, L.D.A. (indicazione del nome del fotografo e della data di produzione) sull’esemplare riprodotto (vale a dire i negativi o i positivi da questi ottenuti) o, in alternativa, dai diversi fatti dai quali possa desumersi la malafede (essendo presunta la buona fede) del riproduttore abusivo, a conoscenza della provenienza dell’opera (Cass. civ. n. 5369/1999; Cass. civ. n. 8186/1992; App. Milano 3/4/1999; Trib. Milano 11/11/1999)” (Tribunale di Roma, 28 marzo 2022).