La colpevolezza in ordine al reato di calunnia di chi ha sporto una denuncia poi archiviata non è automatica in quanto occorre verificare l’elemento soggettivo. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Perché si realizzi il dolo (generico) di calunnia è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato: l’individuazione dell’elemento soggettivo di tale reato è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto; è quindi indispensabile che tali circostanze siano univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale. Peraltro, l’erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato esclude il dolo purché tale convincimento sia basato su elementi seri e concreti, e non su semplici convinzioni” (Tribunale Frosinone Sent., 21-10-2021).
Sempre la giurisprudenza di merito ha evidenziato come “In merito all’imputazione per il reato di calunnia, è necessario che il querelante abbia certa consapevolezza circa l’innocenza dell’accusato, con ciò escludendosi la compatibilità del dolo eventuale con il reato di cui all’art. 368 c.p. L’accertamento dell’elemento psicologico, che si atteggia a dolo generico, deve avvenire sulla base di fatti obiettivi, quali le modalità esecutive dell’azione criminosa, in ogni caso tali da costituire indici sintomatici della finalità perseguita dal soggetto agente” (Tribunale Pescara Sent., 27-07-2021).
Nella medesima direzione anche il Tribunale di Trieste secondo cui “Il reato di cui all’art. 368 c.p. è punito a titolo di dolo e la certezza dell’innocenza dell’incolpato costituisce l’essenza dell’elemento soggettivo della fattispecie in parola, la quale deve essere piena e assoluta nel momento in cui l’incolpazione ha luogo. Se ne trae che, ogniqualvolta la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, deve essere escluso il presupposto della consapevolezza dell’innocenza” (Tribunale Trieste Sent., 24-06-2021).