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Furto Energia Elettrica – Applicazione di un magnete sul contattore – Inapplicabilità della aggravante della violenza delle cose – Applicabilità dell’aggravante del mezzo fraudolento. Concorso nel reato tra autore materiale della manomissione e beneficiario della indebita erogazione.

Con una recente sentenza la Suprema Corte ha evidenzia che “In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall’ente fornitore, mentre non è configurabile l’aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall’esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/10/2020)”  (Cass. pen. Sez. V Sent., 15-04-2021, n. 19937).

Si ricorda inoltre come la giurisprudenza ritiene punibile per il reato chi abbia effettivamente goduto dell’erogazione di energia elettrica a prescindere da chi abbia effettivamente manomesso l’impianto. Sul punto si ricorda infatti che “In tema di furto di energia elettrica, ai fini della configurazione del reato, appare irrilevante chi materialmente abbia realizzato la manomissione del contatore procedendo all’auto-attivazione mediante rottura dei sigilli, dovendosi avere riguardo, invece, a chi materialmente abbia beneficiato della indebita erogazione di energia elettrica in danno dell’ENEL cioè abbia materialmente ricevuto illecitamente il bene. I due soggetti sarebbero verosimilmente coincidenti; ma, anche se ciò non si verificasse, tra i due sussisterebbe un’ipotesi di concorso nel reato dal momento che colui che avesse materialmente realizzato l’allaccio abusivo non potrebbe avere agito se non nell’interesse e con il consenso, ancorché tacito, di colui che da tale allaccio ha tratto giovamento. Né potrebbe in alcun modo ipotizzarsi che quest’ultimo fosse all’oscuro dell’illecito, dovendosi ritenere il dolo in capo allo stesso, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, dal momento che questi non potrebbe, nel caso, non rendersi conto di fare uso dell’impianto elettrico senza la preventiva stipula di qualsiasi contratto e senza corrispondere il conseguente prezzo all’ente gestore” (Tribunale Rovigo Sent., 19-06-2019).