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Il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine in seguito alla riforma del Codice della Proprietà Industriale con l’entrata in vigore della Legge 24 luglio 2023, n. 102.

L’art. 1 della L. n. 102/2023 ha modificato l’art. 14, comma 1, lett. b), C.P.I. rubricato “Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazione geografiche e denominazioni d’origine protetta” sancendo di tal modo un ampio divieto di registrazione di segni.

La ratio sottesa alla normativa di cui sopra deve necessariamente individuarsi nella volontà di impedire la registrazione di segni potenzialmente e concretamente idonei a generare confusione nei consumatori in riferimento alla provenienza geografica, alla natura od alla qualità dei prodotti o servizi.

Tuttavia, il vero elemento innovativo, intrinseco alla rinnovata disposizione normativa, risiede nell’attenzione che essa rivolge a tutti quei segni che, per le loro caratteristiche, evocano, imitano, o si pongono in conflitto con le indicazioni geografiche e/o le denominazioni d’origine.

Ebbene, in questi casi, la domanda di registrazione del segno proposto come marchio dovrà essere rigettata in quanto non conforme al disposto dell’articolo 14 comma 1, lett. b), C.P.I..