La Corte di Cassazione ha precisato che “L’insidia stradale è un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, rappresenta una situazione di pericolo occulto. Essa, pur assumendo grande importanza probatoria, atteso che può essere considerata dal giudice idonea ad integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare concretamente la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.. Ne deriva che la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, è circostanza idonea ad escludere la configurabilità dell’insidia e, dunque, della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 18-06-2013, n. 15196).