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Lavoro – Contratto di somministrazione – Diritto dei lavoratori somministrati agli stessi premi di produzione previsti dal CCNL per i dipendenti del datore di lavoro utilizzatore.

Con una recente sentenza il Tribunale di Roma ha chiarito come “In tema di somministrazione di lavoro, in forza dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81 del 2015, spettano anche ai lavoratori somministrati gli emolumenti corrisposti dall’utilizzatore ai propri dipendenti a titolo di premio di produzione previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa aziendale (Nel caso di specie, il giudice adito, ricostruito il quadro della normativa legale, primaria e secondaria, nonché convenzionale applicabile alla fattispecie in esame, ha accolto la domanda con la quale i ricorrenti, in forza di plurimi contratti di somministrazione stipulati quali autisti e poi portalettere, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna solidale del datore di lavoro e dell’utilizzatore alla corresponsione in proprio favore dei premi di risultato erogati ai dipendenti per tre annualità ed a loro negati in quanto lavoratori somministrati)” (Tribunale Roma, Sez. lavoro, 31/10/2023, n. 9624).

Si ricorda come l’art. 35  (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà) del Decreto legislativo 81/2015 preveda: “1.    Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 2.    L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. …. “.