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Lavoro – Nullità della conciliazione sindacale sottoscritta presso la sede del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha chiarito che “LA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE, ai sensi dell’art. 411, comma 3, cod. proc. civ. NON PUÒ ESSERE VALIDAMENTE CONCLUSA PRESSO LA SEDE AZIENDALE, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti presso la sede aziendale, pur alla presenza del rappresentante sindacale, e contenente l’accettazione di una proposta di riduzione della retribuzione al fine di scongiurare il rischio di un licenziamento collettivo).” (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2024, n. 10065).