La Suprema Corte ha evidenziato come “Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati in una comune denominazione descrittiva “Music Academy”, tale tuttavia da risultare non dominante). (Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 16/10/2015)” (Cass. civ. Sez. I Ord., 12-05-2021, n. 12566).
Sempre nel mese di maggio 2021, gli Ermellini hanno ribadito che per valutare la confondibilità di alcuni marchio occorre effettuare una valutazione globale dei marchi da raffrontare e non particolareggiata di ogni singolo elemento- Di particolare rilevanza è poi l’aver evidenziato che, nel caso di marchi senza aderenza concettuale con il prodotto, le variazione che lasciano intanto il nucleo ideologico individualizzante il marchio sono irrilevanti. Così la prima sezione della Suprema Corte “In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l’esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; SE POI IL MARCHIO È PRIVO DI ADERENZA CONCETTUALE CON I PRODOTTI CHE CONTRADDISTINGUE, LE VARIAZIONI CHE LASCIANO INTATTA L’IDENTITÀ DEL NUCLEO IDEOLOGICO CHE RIASSUME L’ATTITUDINE INDIVIDUALIZZANTE DEL SEGNO, DEBBONO SEMPRE RITENERSI INIDONEE AD ESCLUDERE LA CONFONDIBILITÀ. (Cassa con rinvio, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 20/05/2016)” (Cass. civ. Sez. I Ord., 12-05-2021, n. 12570).