La Suprema Corte è tornata sulla distinzione tra i marchi deboli ed i marchi forti chiarendo che “mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. Il marchio notorio presenta un’accentuata distintività, onde allo stesso deve accordarsi l’attributo di marchio «forte»” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/09/2023, n. 26877).