Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva disponendo che “anche nella presente fattispecie le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, nei sensi di cui alla richiamata ordinanza n. 873/2021”. Nella precedente ordinanza, che atteneva alla posizione dei bambini ricompresi tra i 6 e gli 11 anni, il TAR, pur mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato, effettuava infatti “un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal CTS nel documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS nel citato verbale n. 104”.
Questa volta però il TAR ha precisato “che LE CONSIDERAZIONI IVI SVOLTE RELATIVAMENTE AGLI SCOLARI DELLA SCUOLA PRIMARIA VALGONO, ALTRESÌ, PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, atteso che il CTS, anche per gli alunni di tale fascia di età, nelle “raccomandazioni tecniche” aveva indicato quanto segue: “Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” (verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pag. 8)”.
Pertanto con questa ordinanza anche gli studenti della scuola secondaria, unitamente a quelli della scuola primaria hanno trovato accolte le loro ragioni.
Pur essendo lo Studio Legale Massafra soddisfatto dell’accoglimento della sospensiva non si può non evidenziare come l’odierna pronuncia lasci “l’amaro in bocca” in quanto si sperava in un accoglimento totale con sospensione immediata del provvedimento che invece è purtroppo, anche in questo caso come in quello precedente, ancora in vigore. Nell’ordinanza il TAR ha dato atto delle doglianze dei ricorrenti sul punto evidenziando che “ con memoria depositata il 19 febbraio 2021, la parte ricorrente, pur invocando espressamente le considerazioni in diritto svolte dalla Sezione nell’ordinanza cautelare n. 873 del 13 febbraio 2021, resa nel giudizio R.G. 11506/2020, non ne condivide, tuttavia, la soluzione prescelta, laddove si è affermato che le esigenze cautelari possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, pur mantenendo ferma la misura, in ossequio al principio di precauzione, fino alle nuove determinazioni; – che, a tale proposito i ricorrenti osservano che proprio il principio di precauzione dovrebbe condurre a sospendere le misura, attesa la forte incognita sui potenziali danni alla salute individuale dei minori derivanti dall’uso prolungato della mascherina”. Purtroppo il Collegio non ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento che ha pertanto mantenuto.
In ogni caso si è soddisfatti per l’accoglimento della sospensiva (seppure in qualche modo “zoppa”) e si continueranno a portare avanti, nel migliore dei modi, le ragioni dei ricorrenti in vista dell’udienza di merito che è stata fissata per il 14 luglio 2021. In tale occasione verrà deciso se il provvedimento, a prescindere dall’ordinanza cautelare depositata, debba essere annullato (come si ritiene) o meno.
In calce il provvedimento integrale del Tar Lazio.
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