Gli Ermellini hanno chiarito che “Deve essere attribuito all’Erario il compenso dell’amministratore giudiziario in caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi della remunerazione delle competenze dovute per la custodia dell’organo dell’amministrazione giudiziaria che, sotto la vigilanza del giudice delegato, svolge funzioni sostanzialmente di curatela del bene vincolato” (Cass. pen., Sez. IV, 07/03/2024, n. 15415).