Recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In tema di buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000 si applica anche alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto stesso, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa precedente” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16459) e che “Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8, comma 2, dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (Collegio arbitrale, 24/05/2024, n. 6196).
L’art. 8, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000 (oggi però abrogato) prevedeva inoltre che “La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.