Recentemente gli Ermellini hanno chiarito come “L‘omesso aggiornamento di una risalente notizia di cronaca, pubblicata sul sito internet di una testata giornalistica, integra – anche nel sistema antecedente all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) – un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia, a seguito della corrispondente richiesta dell’interessato. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TRIESTE, 30/07/2019)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 01/03/2023, n. 6116).
Nella stessa direzione anche la successiva pronuncia secondo cui“In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), applicabile “ratione temporis”, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola idonea a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio. (Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 03/03/2021)” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/03/2023, n. 6806).