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Rapporto di agenzia – Competenza del Tribunale del Lavoro solo quando prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale.

Gli Ermellini hanno ribadito come le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. SOLO quando quel rapporto si concreti in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale; tale carattere manca, con conseguente esclusione dell’applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l’agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui, ma gestendo un’impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha confermato la declinatoria della competenza funzionale affermata dal tribunale adito in quanto l’estensione territoriale del mandato, la rete commerciale composta da sei collaboratori per la promozione e conclusione degli affari, la loro remunerazione da parte dell’agente, l’assegnazione ad essi di aree di competenza distinte e, infine, la collaborazione di due architetti, costituivano tutti elementi tali da inferire palesemente l’esistenza di un’organizzazione dell’attività in forma imprenditoriale, allestita e gestita dal ricorrente con una prestazione d’opera personale propria prevalente rispetto a quella tipica caratteristica dell’agente)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/04/2023, n. 9431).