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Responsabilità medica e professionale – La percentuale relativa alla perdita di chance di sopravvivenza deve applicarsi alla misura del risarcimento riducendone l’importo.

La sentenza n. 746 del 21/11/2024 del Tribunale di Palmi affronta il delicato tema della perdita di chance di sopravvivenza e del conseguente risarcimento per il danno da lesione del rapporto parentale. Pur riconoscendo l’imprudenza nella condotta sanitaria e il nesso causale con una perdita di chance del 3%, il Tribunale ha applicato una quantificazione proporzionale del danno, riducendo l’importo risarcitorio nella stessa percentuale.

Spiega il Tribunale che “La responsabilità della struttura sanitaria sussiste anche per la perdita di chance di sopravvivenza della paziente, intesa come riduzione della possibilità di rallentare l’evoluzione patologica, indipendentemente dalla certezza del risultato finale. È necessaria una dimostrazione della condotta colposa e del nesso causale tra l’azione od omissione dei sanitari e la diminuzione delle probabilità di un esito favorevole” (Tribunale Palmi, Sentenza, 21/11/2024, n. 746).

Prosegue, in merito alla quantificazione, chiarendo che “….   Per la liquidazione della perdita di chance si procede, dunque, considerando il quantum calcolato per la lesione del bene giuridico finale, cioè del danno per perdita del rapporto parentale, essendo la chance correlata, sotto il profilo risarcitorio, al bene finale e quindi al pregiudizio pieno; nonché le probabilità di conseguimento del risultato favorevole, ossia, nel caso di specie, la probabilità di una maggiore sopravvivenza del 3%. Appare, dunque, equo attribuire agli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto familiare con la congiunta, una somma pari al 3% della somma risultante dall’applicazione delle suddette tabelle.” (Tribunale Palmi, Sentenza, 21/11/2024, n. 746).

Questa impostazione, sebbene basata su criteri matematici, solleva interrogativi sulla reale capacità di tali metodi di rispecchiare l’effettivo pregiudizio subito dai familiari della vittima. La decisione si inserisce nel dibattito più ampio sulla necessità di criteri più equi e sensibili nel riconoscere il valore della perdita di un legame affettivo, al di là delle mere percentuali.

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