Gli Ermellini (Cass. Pen., Sez. III, 16 giugno 2015, n. 24967) hanno chiarito come possano essere sottoposti a sequestro preventivo penale i beni del commercialista che abbia tenuto sistematicamente la contabilità del proprio cliente in modo illegale e ciò pur non avendo lui stesso tratto alcun profitto dal reato. Così la Corte: “… il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente ed il sequestro non è collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito (cfr. Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006)”. D’altra parte per la Cassazione il commercialista, che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente accusato di dichiarazione infedele, risponde del reato a titolo concorsuale. Questa recente sentenza è conforme all’orientamento già espresso in materia di reati fallimentari, secondo cui concorre, in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a garantirgli l’impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie assicurazioni, l’intento criminoso (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 9 ottobre 2013, n. 49472, dep. 9 dicembre 2013).