Il TAR Lazio ha ribadito come nel processo amministrativo (art. 40 e ss. c.p.a.) la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza al fine di riconoscere l’ammissibilità del ricorso collettivo occorre oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitti di interesse, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi, sì da poter ragionevolmente considerare una pluralità di ricorrenti come una unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa (Cons. Stato, sez. I, parere adunanza 23 gennaio 2019, n. 576; id. sez. V, 27 gennaio 2015 n. 363; id. sez. V, sent. 24 agosto 2010, n. 5928; Tar Lazio, Roma, sez. III, 27.2.2010, n. 3119).
Così il Tribunale amministrativo capitolino: “Il ricorso collettivo – proposto da una pluralità di soggetti – è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, e che deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all’Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli; onere non assolto nello specifico dai ricorrenti interessati. (dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 25/06/2021, n. 7632).
Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990; id., 5 ottobre 2018, n. 5719).