La Suprema Corte ha chiarito che la qualità di socio o di e liquidatore non determina automaticamente la successione nelle posizioni attive ella società cancellata dovendosi provare la qualità di avente causa. Così i gli Ermellini: “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 05/02/2018” (Cass. civ. Sez. III Ord., 25-03-2021, n. 8521).
Occorre tuttavia precisare che la qualità di socio è rilevante ai fini della presunzione di successione nel credito nella misura in cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto estintivo; la vicenda estintiva deve ricondursi ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società. Rileva, dunque, la manifestazione di volontà di rinunciare al credito, al fine di escluderne la trasferibilità ai soci, quest’ultima da intendersi come regola generale del fenomeno estintivo societario. Solo in mancanza di una espressa manifestazione di volontà abdicativa soccorrono criteri presuntivi con i quali poter inferire egualmente una univoca volontà di rinuncia, quali la mancata menzione, nel bilancio finale di liquidazione, di poste illiquide e incerte, includibili nel novero delle c.d. mere pretese” (Cass. civ. Sez. III, 09-02-2021, n. 3136).