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Assegno divorzile – Occorre valutare effetti e conseguenze del contributo, anche economico, fornito per avviare la carriera del coniuge con maggiori redditi.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall’altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10016). Nel caso di specie è stato confermato l’assegno di mantenimento, a carico della moglie in favore del marito, in quanto il marito l’aveva supportata “mantenendola” agli studi (specializzazione e dottorato) e aiutandola i primi anni nelle spese necessarie per l’avvio della professione.

L’assegno divorzile prescinde dalla condizione reddituale di autosufficienza economica dell’ex coniuge e viene attribuito per correggere lo spostamento patrimoniale da uno all’altro coniuge, divenuto ingiustificato “ex post”, produttivo di una situazione di maggiore debolezza in funzione delle esigenze familiari.